COS'È L'ANALISI MUTUI E LEASING?
Stipulare un mutuo significa, in parole semplici, prendere in prestito una somma di denaro, con o senza garanzia ipotecaria, ed impegnarsi a restituirla in un determinato tempo (normalmente lungo) ed a pagare interessi. I mutui possono essere a tasso variabile, fisso o misto.
Il contratto di mutuo può presentare varie problematiche legate a numerosi aspetti, ma le questioni più frequenti sono legate:
- al computo degli interessi anatocistici sempre presenti nel sistema di ammortamento c. d. alla francese: rata costante comprendente una quota crescente di capitale e decrescente di interessi;
- all’indeterminatezza ed all’indeterminabilità del tasso di interesse applicato;
- al cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo;
- ai tassi di interesse usurai;
- alla continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere dopo la decadenza del beneficio del termine;
TASSO DI INTERESSE APPLICATO
In merito al tasso di interesse applicato, questo può essere indicato:
• In cifre;
• Attraverso un piano di ammortamento;
• Per relationem, criterio soddisfatto solo dove esistano vincolanti discipline sul saggio, fissate su scala nazionale;
Nei mutui spesso:
• Il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato (Tasso Annuo Effettivo);
• Il tasso di interesse indicato risulta difforme da quello sul quale è stato costruito il piano di ammortamento;
• Il tasso di interesse risulta ancorato ad indici non oggettivamente ed obiettivamente individuabili (PRIME RATE ABI, RIBOR, LIBOR, EURIBOR, ecc…);
• Il tasso di interesse risulta parametrato all’andamento dell’ECU o di altra valuta;
In luogo di tali tassi, previo accertamento giudiziale della ragione, si applica il TASSO LEGALE se si tratta di rapporti antecedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. N° 385/93 (TUB), altrimenti si applicano i tassi sostitutivi di cui al settimo comma dell’ART. 117 TUB.
INTERESSI DI MORA
Gli interessi di mora non possono essere calcolati sulle quote interessi delle singole rate non pagate giusta sentenza della Corte di Cassazione N° 2593 del 20 febbraio 2003;
DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE
Se è stata richiesta al mutuatario, al momento della decadenza dal beneficio del termine, l’integralerestituzione del capitale residuo (oltre alle rate scadute) e se è stata avviata un’azione esecutiva nei confronti del mutuatario stesso, la Banca mutuante non può continuare a pretendere la restituzione, attraverso la continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere, né delle quote di capitale incorporate nelle rate di ammortamento, perché ne ha già richiesto la restituzione con il capitale al momento della decadenza dal beneficio del termine, né della parte interessi delle rate di ammortamento, perché gli stessi sono calcolati sulla base dell’intera durata del mutuo inizialmente prevista, che è venuta meno, appunto, con la decadenza del beneficio del termine.
PERCHÈ SCEGLIERE UN'ANALISI MUTUI/LEASING?
Per una VERIFICA CONTABILE E RILIEVI INDETERMINATEZZE - I professionisti di Cofi sono dotati della necessaria attrezzatura tecnico-scientifica per enucleare da ogni contratto di mutuo le indeterminatezze e le incongruenze che possano ricondurre le rielaborazioni alla rivendicabilità del tasso legale o di quello sostitutivo ex settimo comma dell’art. 117 TUB.
Inoltre, su richiesta dei legali di parte, Cofi effettua ogni tipologia di rielaborazione volta a Consulenze Tecniche di Parte su qualsiasi tipo di mutuo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- MUTUI:
- Contratto di mutuo completo (compreso la sintesi dei costi e piano di ammortamento)
- Contabili delle rate pagate (anche se non tutte) e/o estratti conto di riferimento. Soprattutto in presenza di preammortamento.
- In caso di rimborsi anticipati parziali l’evidenza dei versamenti.
In caso di perizia MUTUO
- Bilancio ufficiale disponibile alla data dell’erogazione - LEASING:
- Contratto di leasing completo e successive integrazioni (frequenti nei leasing immobiliari)
- Piano di ammortamento
- Contabili delle rate pagate (anche se non tutte) e/o estratti conto di riferimento.
In caso di perizia LEASING
- Se immobiliare occorre la perizia dell’immobile
- Atto di compravendita dell’immobile
- Bilancio ufficiale disponibile alla data dell’erogazione
